Da qualche anno i consumatori possono scegliere liberamente il modem da utilizzare per accedere a internet, indipendentemente da ciò che propongono gli operatori a cui si appoggiano per usufruire della rete. Questo è quello che sancisce la delibera 348/18/CONS di dicembre 2018 dell’Agcom, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Ma cosa significa e come funziona nel dettaglio? Lo vediamo subito.
La delibera Agcom
La delibera Agcom di qualche anno fa ha sancito nuove regole nell’ambito delle forniture internet casa. La normativa si allinea al precedente regolamento europeo del 2016, che consente ai consumatori di scegliere liberamente l’apparecchio con cui collegarsi alla rete, senza dover necessariamente usufruire di quello messo a disposizione dai provider internet.
“Gli utenti finali – spiega chiaramente il Regolamento – hanno il diritto di […] utilizzare apparecchiature terminali di loro scelta (modem o router, ndr), indipendentemente dalla sede dell’utente finale o del fornitore o dalla localizzazione, dall’origine o dalla destinazione delle informazioni, dei contenuti, delle applicazioni o del servizio, tramite il servizio di accesso a internet”
Questo vuol dire che i consumatori, una volta scelta una tariffa ADSL o fibra, non sono obbligati ad utilizzare il modem fornito dalla compagnia (sia esso a pagamento o a noleggio), ma possono decidere di acquistarlo in autonomia, ad esempio recandosi in un negozio di fiducia.
Operatori: quali sono gli obblighi verso i consumatori?
Gli operatori, dal canto loro, non possono rifiutarsi di collegare dispositivi esterni alla rete, se questi rispettano i requisiti previsti dalla normativa europea. Inoltre, qualora offrissero tariffe che integrano il servizio internet con il modem/router (come succede nella maggior parte dei casi), devono separare il costo del modem da quello di installazione e manutenzione all’interno dell’offerta. I gestori di telefonia fissa hanno anche l’obbligo di offrire ai clienti una tariffa alternativa che non comprenda l’apparecchio.