parla con l'esperto

9 Giugno 2022

Mutuo per immobili in donazione

Quando si parla di mutuo per immobile in donazione si fa riferimento alla richiesta di un prestito alla banca, o a un istituto di credito, per una casa donata. Scopriamone caratteristiche e modalità di richiesta.

Cos’è il mutuo per immobili in donazione

Il mutuo per immobili in donazione è una tipologia di prestito che prevede l’adeguamento a determinati criteri che una volta soddisfatti consentono l’avanzamento della pratica.

La concessione del finanziamento per una casa ottenuta tramite donazione avviene dalla banca nel rispetto di condizioni specifiche. Inoltre, il finanziamento segue un iter differente a seconda se la persona responsabile della donazione è ancora viva al momento della richiesta oppure no.

Mutuo immobile in donazione con donante deceduto

Nel caso in cui il donante sia deceduto, da almeno vent’anni, le banche sono solite concedere il mutuo casa senza alcun problema. Queste, infatti, considerano unicamente le condizioni finanziarie del richiedente.

Ciò avviene poiché dopo 20 anni dalla morte del soggetto, gli eredi legittimi perdono per legge tutti i diritti di successione. Pertanto non possono inoltrare revoca dell’avvenuta donazione.

Questo tutela l’istituto bancario, e il richiedente, da eventuali azioni legali, intentate dai familiari del donatore.

Se, invece, gli anni non sono ancora trascorsi, la banca concede il finanziamento ove i legittimi eredi del defunto hanno espresso la volontà di rinunciare a ogni pretesa sulla proprietà dell’immobile.

Ciò avviene perché quando il proprietario di un bene decide di donarlo senza tener conto degli eredi legittimi, questi ultimi hanno la possibilità di opporsi alla donazione e di ottenerne la revoca. 

Leggi anche: Come detrarre il mutuo dalla dichiarazione dei redditi

Richiesta del mutuo quando il donante è ancora vivo

Nel caso in cui, invece, il donatore dell’immobile sia ancora in vita, la procedura di concessione del mutuo appare differente.

In questa situazione i vent’anni obbligatori non sono da considerarsi validi, poiché è il donante stesso che entra a far parte attivamente del processo di concessione del mutuo, come terzo ipotecario e garante.

Ciò tutela sia la banca che la persona che contrae il mutuo, da possibili azioni legali da parte della famiglia del donatore. Quest’ultimo può anche prestare fideiussione nella vendita.